Il piano per il parco è stato approvato ed è in corso d'adozione da parte delle regioni mentre il regolamento è in discussione nel consiglio direttivo.
Per quel che riguarda raccolta di funghi e prodotti del sottobosco la normativa di riferimento deriva dalle regolamentazioni a livello di regioni, province e comunità montane, così come la pesca, che però è vietata nelle zone 1 del Parco. Il pascolo e le utilizzazioni dei boschi sono normate dalle "Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale" ovvero dalle specifiche leggi regionali; i tagli di utilizzazione dei boschi, vietati nelle zone 1, vanno però preventivamente autorizzati dall'ente Parco nelle zone 2 mentre sono consentiti nel rispetto delle norme vigenti per quanto riguarda le zone 3 del parco.
L'introduzione di armi ed il sorvolo nel territorio del Parco sono vietati se non preventivamente autorizzati dall'ente parco. Il campeggio è vietato al di fuori delle aree specificamente attrezzate a tale scopo; limitatamente alle zone 2 e alle zone 3 del Parco è consentito il bivacco ovvero l'installazione della tenda al tramonto con rimozione all'alba.
Il transito con mezzi motorizzati nel Parco è vietato al di fuori delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù; l'accesso con mezzi motorizzati è comunque vietato nelle zone 1, se non specificamente autorizzato dall'Ente Parco; sulla viabilità forestale il transito è altresì normato dalle "Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale" oltre alla normativa generale e specifica di riferimento. Gli interventi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale sono normati dalle direttive europee "Habitat" e "Uccelli", dalle normative nazionali, dalle misure di conservazione generali e specifiche ovvero dai piani di gestione dei singoli siti qualora approvati.